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ACCORDO FISCALE TRA ITALIA E SVIZZERA ATTENZIONE ALLA SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE

Come ormai noto, l’Accordo fiscale firmato lo scorso 23 febbraio tra Italia e Svizzera per far emergere i conti bancari detenuti nella Confederazione da residenti in Italia - oltre ad interessare i grandi evasori fiscali italiani titolari di depositi bancari e cassette di sicurezza nelle banche elvetiche - sta coinvolgendo anche diversi ex emigrati italiani che, dopo il rimpatrio, hanno mantenuto in vita i loro conti bancari in Svizzera con i risparmi accumulati negli anni di emigrazione.


Tra questi vi sono anche casi – più complicati e gravi poiché si tratta pure di evasione fiscale nei confronti dello Stato Italiano – in cui ex emigrati hanno continuato a farsi versare su questi loro conti, dopo il rimpatrio, la pensione AVS-AI o del Secondo Pilastro oppure di altra natura, redditi comunque imponibili in Italia.

Ebbene, tutti questi conti a seguito dell’Accordo fiscale summenzionato sono stati bloccati, sia in entrata che in uscita, dagli Istituti bancari elvetici per cui anche questi ex emigrati devono presentare all’Agenzia delle Entrate in Italia una loro Dichiarazione Volontaria (Voluntary Disclosure), come previsto dall’Accordo stesso, al fine di poter disporre nuovamente dei loro conti.

Poiché ci risulta che in alcuni circoli della UIM, come pure nelle sedi dell’ITAL UIL, in Svizzera continuano a presentarsi connazionali interessati a questa problematica, di cui erano e sono tuttora all’oscuro, sarebbe utile che la notizia di questo Accordo venisse diffusa sia dall’associazionismo italiano che dagli stessi media nazionali e locali italiani.

Ricordando, altresì, che il termine - entro il quale poter presentare la Dichiarazione Volontaria all’Agenzia delle Entrate per usufruire di alcuni benefici fiscali e della sanatoria penale – scade il prossimo 30 settembre (anche se circola voce di un suo possibile rinvio). Da parte nostra sollecitiamo tutti gli ex emigrati italiani, titolari di un conto bancario (o postale) in Svizzera e quindi coinvolti da questo Accordo fiscale, di rivolgersi al più presto ad un CAF UIL in Italia per l’istruzione della relativa pratica ancor prima della scadenza di tale termine.

Dino Nardi

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