TEMPO DI FERIE E NON SOLO/ IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE DI VALUTA
- Dettagli
È periodo di ferie estive ed alcuni emigrati hanno contattato i circoli della UIM in Svizzera per sapere se, anche rientrando in Italia, vi siano delle regole per importarvi del denaro in contante. Questo è effettivamente un tema di grande attualità ed interesse poiché, in questo periodo, sono molti gli emigrati che si recano in ferie in Italia ma è un argomento che deve sempre interessare tutti (si sia italiani o meno) quando si va in Italia o, comunque, in generale, quando si attraversa una frontiera da un Paese all’altro. Come informa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutti i viaggiatori che entrano nel territorio dell’UE o ne escono con una somma in contanti pari o superiore a € 10.000 sono tenuti a dichiararla alle autorità doganali. Ciò premesso, queste sono le regole vigenti in Italia e nell’Unione Europea (anche se poi in alcuni Stati membri vigono disposizioni nazionali specifiche in materia di controllo e di dichiarazioni per i movimenti intracomunitari di denaro contante che vengono applicate in aggiunta alla normativa comunitaria).
Il trasporto al seguito del viaggiatore di denaro contante o di valori assimilati (come, per esempio, obbligazioni, azioni, traveller’s cheques) è libero per importi complessivi inferiori a € 10.000. È invece necessario compilare una dichiarazione da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a € 10.000 .
La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000: il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;
Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000: il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.
La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a € 300.
Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro. Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito mediante pagamento in misura ridotta da effettuarsi:
Immediatamente presso l’Ufficio doganale, di una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a € 10.000 e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra € 10.000 e € 40.000, con un importo minimo di 200 euro;
Entro dieci giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo. Tuttavia l’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:
Importo eccedenze superiore a € 40.000;
Fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.
Dino Nardi