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Ricciardi (Pd): il Governo nega uguaglianza fiscale ai cittadini con pensione estera residenti in Italia

"Oggi, con un’interrogazione a risposta immediata in commissione, ho chiesto al MEF come intenda garantire il principio costituzionale di uguaglianza fiscale sancito dall’articolo 53 al fine di permettere ai cittadini italiani residenti in Italia, proprietari di una abitazione e titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte, di accedere ai benefici fiscali legati ai cosiddetti bonus edilizi a tal fine anche prevedendo la possibilità di accesso agli sconti fiscali che la legge permette in caso di ristrutturazione e efficientamento energetico in ragione dell’imposta sostitutiva versata all’Erario dalla Cassa di Compensazione svizzera". Così Toni Ricciardi, deputato del Pd eletto all'estero e componente della Commissione Finanze.


"L'Agenzia delle Entrate – riporta Ricciardi – ha sottolineato con circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 - riferendosi proprio all'ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110 - che "trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva [...]. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva". L’Agenzia delle Entrate ha affermato quindi che avendo tutti i requisiti necessari, il contribuente in regime forfetario può avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, anche se privo di capienza per la detrazione dall'Irpef”.

“Per analogia, - argomenta il deputato – la medesima considerazione applicabile ai regimi sostitutivi dell’IRPEF dovrebbe valere anche per i titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte sui quali si applica la tassazione alla fonte".

"Il governo, con una risposta totalmente insoddisfacente, ha dichiarato che nei principi generali del sistema tributario, queste forme di tassazione scontano un’imposta determinata forfetariamente che non consente ai beneficiari di fruire delle deduzioni o delle detrazioni previste dalla normativa tributaria”, spiega Ricciardi, che, nella replica, ha “detto chiaramente al governo che questa è un’affermazione che non corrisponde al vero perché questo esecutivo ha consentito l’utilizzo del regime forfettario per il liberi professionisti. E quindi non mi è chiaro perché non possano beneficiarne anche proprietari di una abitazione e titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte. Il governo prosegue pervicacemente a negare diritti: un atteggiamento – conclude – cominciato in sede di esame del superbonus che prosegue in modo incomprensibile oggi".