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Autodichiarazione e calcolo per immobili Italia e doppia imposizione fiscale

Egregio signor Castrovillari

Le rispondo volentieri alla sua richiesta riguardo la tassazione.

(1)   Valore locativo: Per gli immobili all’estero viene calcolato un solo valore locativo, che vale per la tassazione diretta per Confederazione, Cantone e Comune. Tale valore equivale al 6% del valore tassativo dell’immobile. Se la casa è affittata per lungo periodo, allora non calcoliamo il valore locativo, bensì prendiamo in considerazione il valore annuale dell’affitto. Dal valore locativo, rispettivamente dal valore d’affitto, detraiamo il 20% per spese di manutenzione, d’esercizio e i costi d’amministrazione, se l’immobile ha più di 10 anni. Se l’immobile ha meno di 10 anni detraiamo solo il 10%. Se le spese di manutenzione, esercizio e amministrazione superano il 20% risp. 10% allora detraiamo le spese totali fatturate.


Per ciò che riguarda le detrazioni non esiste nessuna differenza rispetto agli immobili posseduti in Svizzera.

(2)   Valore tassativo di un immobile in Italia per le tasse bernesi:
(a)   Punto di riferimento è il valore di mercato dell’immobile. Questo, per es. è il valore che è registrato nel contratto di stipulazione o vendita. Da questo noi calcoliamo i 70%, che corrisponde dal punto di vista bernese al valore tassativo e da tale 70% che viene poi calcolato il valore locativo.

“Valore locativo = 70% del valore di mercato”

(b)  Nel conteggio dell’autodichiarazione per il calcolo delle tasse arretrate accettiamo come alternativa anche il valore del catasto dell’agenzia delle entrate, poiché spesso non si conosce il valore locativo di un immobile oppure non è conosciuto dal proprietario, oppure non è stato comprato dall’attuale proprietario bensì ereditato. Tale valore catastale non viene ridotto al 70%, poiché è spesso molto minore del valore di mercato dell’immobile. Perciò il valore locativo corrisponde al 6% del valore di catasto. Le autorità che in seguito conteggiano tali valori, molto probabilmente non accetteranno tali deduzioni di valore catastale.

(c)  Tutti questi valori noi li contiamo in Euro e li traduciamo in Franchi svizzeri. A riguardo si prega di confrontare con i punti (1) e (2) delle istruzioni Wegleitung, S.44 e 45. Altre informationi le trovate qui hier.

(3)   Doppia imposizione: nel cantone di Berna noi non tassiamo, ma esse influenzano l’aliquota d’imposta, con il quale in Svizzera calcoliamo le imposte per il guadagno e per la ricchezza. Con l’autodichiarazione delle imposte arretrate (Nachsteuerverfügung = procedura al netto delle imposte di smaltimento), i clienti ricevono la cosi detta decisione fiscale (Steuerscheidung) su ciò che in Svizzera  e ciò che in Italia viene tassato.

- Il meccanismo della decisione fiscale non può essere spiegato in questo contesto, poiché è molto complesso.

- Le decisione fiscale, che gli italiani ricevono da noi, sono tuttavia abbastanza comprensibili (importo da pagare al quale, se non si è d’accordo si può fare ricorso).

La doppia imposizione esistente tra Italia e Svizzera viene rispettata da noi e dalla Svizzera. Perciò NON c’è doppia imposizione!

Per finire ho una richiesta a lei: Dica ai suoi connazionali di fare l’autodichiarazione per iscritto e spedirla all’ufficio delle imposte (Autodeklaration Nachsteuer). Attualmente siamo sommersi da un’ondata di autodichiarazioni e non abbiamo le capacità di prendere personalmente le autodichiarazioni e dare subito delle risposte a eventuali domande. Molto si trova anche nel nostro sito Webseite già spiegato. Grazie di cuore

Amichevoli saluti

Stephan Liechti, Sachbearbeiter Nachsteuer
Steuerverwaltung des Kantons Bern, Zentrale Veranlagungsbereiche, Postfach 8334, 3001 Bern
Standortadresse: Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
Telefon 031 633 60 01, www.be.ch/steuern, www.taxme.ch

Esempio calcolo del valore locativo e imponibile per le tasse arretrate Kt Berna:
1-se un immobile di 30 anni ha un valore di € 100.000.-  (valore catastale), il valore locativo sarà del 6% = € 6.000 / da cui si detrae il 20% per spese di manutenzione, esercizio e costi di gestione terzi
€ 6.000 - €1.200 = imponibile per calcolo tasse € 4.800

2-se un immobile è stato comprato da meno di 10 anni per un valore di € 200.000.- e esiste un contratto di stipula, allora il valore locativo sarà del 70% = € 140.000.- di cui il 6% = € 8.400.- / da cui si detrae il 10% per spese di manutenzione, esercizio e costi di gestione terzi

€ 8.400 - €840 = imponibile per calcolo tasse € 7.560

3-    Se le spese di manutenzione, esercizio e amministrazione superano il 20% risp. 10% allora detraiamo le spese totali fatturate.

Il calcolo della sanatoria dipende da quando si possiede l’immobile:

-se meno di 10 anni, si contano gli anni effettivi dal momento dell’acquisto o eredità

-se più vecchio di 10 anni, si conteggiano gli ultimi 10 anni

-in caso di eredità per decesso, l’autorità fiscale può imporre gli ultimi 3 anni (dipende se il defunto percepiva aiuti sociali o Ergänzungsleistung)

Il valore in euro viene calcolato in franchi, per ogni anno con il cambio medio dell’anno in questione. A ogni anno si aggiungono gli interessi maturati.

Nel caso che qualcuno percepisce o ha percepito in passato aiuti sociali o Ergänzungsleistung (prestazioni complementari), a causa della falsa dichiarazione firmata alla richiesta, allora bisognerà farsi bene consigliare.

In seguito, dopo l’autodenuncia, le autorità che calcolano tali valori delle tasse, molto probabilmente non accetteranno le deduzioni del valore catastale.

Calcolo della progressione e tasse reali da pagare nel Cantone di Berna:

1-ammettendo che si ha una somma imponibile (stipendio e altri entrate) di Fr. 50.000.- e ne risulta una tassazione del 20% di 50.000 =  Fr. 10.000.- con l’aggiunta del valore locativo tassabile, per es. € 4.800, la progressione può dare 22% di € 50.000 = € 11.000

Come si vede dal calcolo non c’è la doppia imposizione, bensì influenza solo nella progressione. Il calcolo deve farsi tutto in franchi svizzeri.

Egregio signor Castrovillari
Per finire ho una richiesta a lei: Dica ai suoi connazionali di fare l’autodichiarazione per iscritto e spedirla all’ufficio delle imposte (Autodeklaration Nachsteuer). Attualmente siamo sommersi da un’ondata di autodichiarazioni e non abbiamo le capacità di prendere personalmente le autodichiarazioni e dare subito delle risposte a eventuali domande. Molto si trova anche nel nostro sito Webseite già spiegato. Grazie di cuore.
Stephan Liechti, Sachbearbeiter Nachsteuer