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Imu/ Garavini (Iv) a Radio Lora: i chiarimenti del Mef sull’esenzione per i pensionati Aire

"I Comuni sono tenuti a riconoscere ai nostri pensionati all'estero il diritto all'esenzione del 50% sull'Imu perchè tale agevolazione vale per chiunque prenda una pensione maturata in almeno un altro Paese oltre all'Italia, sia che si tratti di uno Stato comunitario, sia fuori dall'Europa. Gli unici Paesi esclusi sono il Messico e la Repubblica di Corea, perchè solo in questi due singoli casi non è prevista la totalizzazione dei contributi in pro-rata". È quanto ribadito da Laura Garavini, senatrice di Italia Viva eletta in Europa e Vicepresidente commissione Esteri, intervenuta in diretta a Radio Lora dopo che, in Commissione Finanze, il sottosegretario all’economia Durigon aveva risposto alla sua interrogazione in materia.


Il sottosegretario, ha sintetizzato Garavini, “ha confermato quanto sostengo da settimane. Ossia che le amministrazioni locali devono dare seguito a quello che è a tutti gli effetti un diritto dei pensionati Aire, interpretando correttamente la legge e riconoscendo loro l'agevolazione sull'Imu per il primo immobile posseduto in Italia".

"Come Italia Viva abbiamo lavorato duramente per reintrodurre questa esenzione per i nostri italiani all'estero”, ha ricordato Garavini. “E con la stessa determinazione stiamo difendendo il loro diritto a goderne. Senza lasciare che false interpretazioni della legge da parte di alcuni consulenti fiscali provochi atteggiamenti erronei di svariati Comuni. Sono contenta – ha concluso – che il Ministero abbia chiarito definitivamente la questione".

Nel rispondere a Garavini, Durigon ha reso noto che “il Dipartimento delle finanze ha effettuato, in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, una ricognizione esaustiva dei Paesi "in regime di convenzione internazionale" con l'Italia, all'esito della quale è stata emanata la Risoluzione n. 5/DF, pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, in cui sono state fornite le corrette indicazioni circa l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020. In particolare, è stato chiarito, in via preliminare, che il regime agevolativo indicato dall'interrogazione non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza "in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia", vale a dire nello stesso Stato che eroga la pensione. Inoltre, è stato chiarito che, in materia previdenziale, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati: in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito; in Paesi extracomunitari che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale)”.

Con riferimento a questi ultimi Paesi, il sottosegretario ha spiegato “che le convenzioni stipulate con il Messico e la Repubblica di Corea non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi, per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal menzionato comma 48 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2021”, cioè l’esenzione del 50%.

Nell'ambito della categoria di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia", ha chiarito Durigon, “rientrano quindi sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte; tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Nella stessa risoluzione, ha concluso, “è stato anche precisato che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge”.